{"id":244,"date":"2020-09-20T22:55:08","date_gmt":"2020-09-20T22:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=244"},"modified":"2022-06-21T05:23:12","modified_gmt":"2022-06-21T05:23:12","slug":"una-capitale-incompiuta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=244","title":{"rendered":"Una Capitale incompiuta"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Un secolo e mezzo fa \u2013 approfittando proditoriamente della guerra franco-prussiana \u2013 l\u2019esercito italiano invadeva lo Stato pontificio e occupava Roma, per renderla capitale del giovane Regno. Il 3 febbraio 1871, con la legge n. 33, Roma diventava sede del Governo, ma non le veniva riconosciuto alcuno status particolare. Dopo decenni di discussioni, nel 2001 \u2013 con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione \u2013 a Roma \u00e8 stato formalmente riconosciuto il titolo di \u00abcapitale della Repubblica\u00bb, rimettendone l&#8217;ordinamento alla legge dello Stato.<br \/><br \/>Il nuovo testo dell\u2019art. 114 Cost., tuttavia, non scioglie alcun dubbio sul reale status di Roma, che si presenta come una tetrapoli: capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio, citt\u00e0 metropolitana e comune. Ci si \u00e8 chiesto, dunque, se la Capitale sia identificabile con il Comune, con la Citt\u00e0 metropolitana o con nessuno dei due; se la Capitale sia un ente territoriale o un ente soggettivo; se la sua gestione debba spettare al Sindaco, al Governo, oppure &#8211; in quanto Capitale della Repubblica (e simbolo storico-culturale dell\u2019unit\u00e0 nazionale) &#8211; alla Presidenza della Repubblica (simbolo istituzionale dell\u2019unit\u00e0 nazionale).<br \/><br \/>Certamente essere capitale della Repubblica (cio\u00e8 della comunit\u00e0 nazionale) \u2013 e non dello Stato (cio\u00e8 dell\u2019apparato istituzionale) \u2013 le conferisce il privilegio di appartenere indistintamente a tutti i cittadini italiani. Ma forse anche questo rischia di costituire un problema: Roma, essendo di tutti, finisce per non essere di nessuno.<br \/><br \/>Otto anni dopo la riforma costituzionale, la L. 42\/2009 ha stabilito che la Capitale \u00e8 un ente territoriale coincidente con il Comune. A questo ente si \u00e8 attribuita \u00abspeciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione\u00bb, per assicurarne lo svolgimento delle funzioni, in quanto sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica, il Vaticano e le istituzioni internazionali. E la stessa L. 42\/2009 ha attribuito alla Capitale alcune importanti funzioni. Tra cui quella della valorizzazione (previo accordo con il MiBACT) del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e fluviale; quella dello sviluppo economico e sociale della citt\u00e0; quella di protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio e la Regione Lazio; quella della pianificazione urbana, dello sviluppo del territorio, dell\u2019edilizia e dei servizi urbani.<br \/><br \/>I successivi dd. Lgs. 156\/2010 e 61\/2012 avrebbero dovuto completare il quadro, precisandolo. In realt\u00e0 vi si dice che Roma \u00e8 amministrata dai suoi 48 consiglieri, dalla giunta e dal Sindaco, al quale vengono riconosciuti poteri apparentemente straordinari. Ad esempio, il d. lgs. 61\/2012 dispone che \u00abper rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilit\u00e0 ed all\u2019inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonch\u00e9 nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale\u00bb (art. 10).<br \/><br \/>A parte qualche dubbio di legittimit\u00e0 (per violazione del principio di legalit\u00e0: art. 97 Cost.) in merito alle ordinanze in grado di derogare ad ogni disposizione di legge, quello che salta subito agli occhi \u00e8 che l\u2019amministrazione della Citt\u00e0 eterna ha molti compiti, ma pochi poteri concreti e ancor meno risorse. Il Sindaco, infatti, pu\u00f2 esercitare davvero le sue prerogative solo con il preventivo placet del Governo, oppure previa intesa con un ministero o con la Regione. Ma nella realt\u00e0 questa ripartizione dei compiti tra Comune, Regione e Stato ha portato a una paralisi dell\u2019azione amministrativa del Comune. In particolare, la prescritta collaborazione con il Governo e con la Regione si \u00e8 rivelata una zavorra che rende finanche difficile comprendere di chi sia la responsabilit\u00e0 di certe azioni (o omissioni). Tanto per dirne una: da anni il presidente del Lazio, Zingaretti, e la Sindaca Raggi si accusano vicendevolmente di essere venuti meno ai propri doveri di leale collaborazione nella gestione dei rifiuti della Capitale. Nel mentre i romani stanno sprofondando nell\u2019immondizia.<br \/><br \/>Dinanzi a queste osservazioni non pu\u00f2 che attingersi una conclusione: dopo 150 anni la Capitale \u00e8 ancora incompiuta.<br \/><br \/>Cosa si pu\u00f2 fare, dunque?<br \/><br \/>Intanto, occorre semplificare e chiarire. La disciplina di Roma capitale \u00e8 tanto succinta nel dettato costituzionale, quanto pletorica e pasticciata nella disciplina ordinaria, distribuita tra tre diversi atti normativi (la L. 42\/2009, il d.lgs. 156\/2010 e il d.lgs. 61\/2012) che, alla fine, rinviano al Testo unico degli Enti Locali (TUEL): insomma, da una parte si afferma la specialit\u00e0 di Roma, dall\u2019altra la si nega, trattandola alla stregua di un qualsiasi altro comune.<br \/><br \/>Ma per dare compiutezza a Roma Capitale, occorrerebbe forse modificare e integrare il dettato costituzionale, rendendo Roma (che, come citt\u00e0 metropolitana, occupa un\u2019area maggiore del Molise, la cui popolazione complessiva \u00e8 meno di un decimo di quella della Capitale) una regione autonoma e riconoscendole, come tale, potest\u00e0 legislativa e piena autonomia finanziaria. D\u2019altra parte, come si pu\u00f2 pensare che gli amministratori della Capitale possano &#8211; come prescrive l&#8217;attuale normativa &#8211; valorizzare il mastodontico patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e fluviale dell\u2019Urbe se la potest\u00e0 legislativa su queste materie \u00e8 affidata alla Regione e se non si ha la possibilit\u00e0 di procurarsi i necessari fondi?<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un secolo e mezzo fa \u2013 approfittando proditoriamente della guerra franco-prussiana \u2013 l\u2019esercito italiano invadeva lo Stato pontificio e occupava Roma, per renderla capitale del giovane Regno. Il 3 febbraio 1871, con la legge n. 33, Roma diventava sede del Governo, ma non le veniva riconosciuto alcuno status particolare. 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