{"id":248,"date":"2020-04-09T08:07:56","date_gmt":"2020-04-09T08:07:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=248"},"modified":"2022-06-21T05:22:30","modified_gmt":"2022-06-21T05:22:30","slug":"prime-osservazioni-sul-dl-23-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=248","title":{"rendered":"Prime osservazioni sul DL 23\/2020"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Il Governo, dopo gli ennesimi annunci a mezzo stampa, ha finalmente licenziato il nuovo DL, con il n. 23\/2020 (pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e operativo da oggi). Tra le molte previsioni in esso contenute \u2013 prevalentemente di ordine economico e tributario (che, gi\u00e0 ad un primo sguardo, rivelano seri profili di problematicit\u00e0) \u2013 si impongono alla nostra attenzione alcune disposizioni legate all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Va, innanzi tutto, segnalato l\u2019opportuno differimento dell\u2019entrata in vigore del Codice della crisi d\u2019impresa (D.lgs. 14\/2019). Il nuovo Codice \u2013 come io stesso avevo auspicato e suggerito lo scorso 19 marzo \u2013 entrer\u00e0 in vigore, anzich\u00e9 il prossimo 15 agosto, il 1\u00b0 settembre 2021 (art. 5 DL 23\/2020).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Gli artt. 6, 7 e 8, a loro volta, consentono deroghe all\u2019ordinaria disciplina del regime delle societ\u00e0 di capitali (SpA, srl e cooperative). In primo luogo \u00e8 previsto che nel caso in cui il patrimonio netto, al 31 dicembre 2020, dovesse risultare inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale non dovr\u00e0 procedersi alla riduzione del capitale stesso, n\u00e9 \u2013 qualora l\u2019erosione del capitale sia tale da sconfinare al di sotto del minimo legale \u2013 alla messa in liquidazione della societ\u00e0. \u00c8 un tentativo, almeno per l\u2019anno in corso, di sterilizzare gli effetti delle ingenti perdite di esercizio che affliggeranno una vasta platea di societ\u00e0 di piccole e medie dimensioni. In secondo luogo si introduce una deroga ai criteri di valutazione delle voci del bilancio e una ancor pi\u00f9 rilevante deroga alla disciplina dei finanziamenti dei soci: questi ultimi, ordinariamente, non possono ricevere la restituzione del loro finanziamento prima che siano soddisfatti gli altri debiti della societ\u00e0, qualora il loro versamento sia stato fatto allorch\u00e9 \u2013 in considerazione dell\u2019esistenza di certe condizioni di squilibrio economico o finanziario della societ\u00e0 \u2013 sarebbe stato ragionevole un conferimento (cio\u00e8 un aumento di capitale). Con riferimento a quest\u2019ultima disposizione, bench\u00e9 gli intenti del legislatore mi paiano lodevoli, temo che si possa prestare ad abusi, soprattutto se i nuovi finanziamenti soci \u2013 contrariamente a quanto avviene di regola \u2013 siano contratti a titolo oneroso. Comunque, la disposizione ha una efficacia limitata nel tempo (riguardando solo i finanziamenti compiuti tra l\u20198 marzo e il 31 dicembre 2020).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Gli artt. 9 e 10 incidono su alcune fasi delle procedure concorsuali, a partire dal differimento ex lege (per un periodi di sei mesi) dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadano tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. \u00c8, poi, prevista la possibilit\u00e0 di differire, ad istanza degli interessati, i termini per la presentazione dei piani di concordato a procedura gi\u00e0 avviata. Mi sembrano, almeno a prima vista, interventi opportuni.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Totalmente inaccettabile, invece, \u00e8 la previsione di una generalizzata e automatica improcedibilit\u00e0 di tutte le istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza (nella liquidazione coatta amministrativa e nell\u2019amministrazione straordinaria) presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Una simile misura non ha alcun fondamento razionale visto che le istanze presentate in questo periodo hanno ad oggetto uno stato di insolvenza gi\u00e0 manifestatosi in precedenza (e che, dunque, non \u00e8 effetto della crisi indotta dalla pandemia). Inoltre, i ricorrenti, qualora intendano coltivare la loro istanza di fallimento, dovranno riproporre, dopo il 30 giugno, l\u2019istanza, con la duplicazione di ogni relativo onere. Infine \u2013 e questo \u00e8 davvero grottesco \u2013 sono improcedibili anche le istanze presentate in proprio dall\u2019imprenditore decotto. Come gi\u00e0 avevo avuto modo di evidenziare \u2013 nel mio intervento del 18 marzo scorso \u2013 \u00e8 necessario impedire il fallimento di aziende sane che si trovino in difficolt\u00e0 a seguito della pandemia, mentre non ha senso impedire il fallimento di aziende decotte di cui, per puro caso, il fallimento sia stato chiesto tra marzo e giugno del 2020.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 poi, all\u2019art. 10, la sospensione \u2013 fino al 30 aprile \u2013 della decorrenza dei termini per la presentazione, il pagamento, il protesto e l\u2019esecuzione dei titoli di credito. Anche in tal caso, la disposizione appare animata da intenzioni apprezzabili, ma ritengo sarebbe stato pi\u00f9 opportuno allinearla con quanto previsto dall\u2019art. 36, in materia di termini processuali. Quest\u2019ultima disposizione, infatti, prevede lo slittamento all\u201911 maggio della sospensione dei termini processuali e il rinvio di tutte le udienze non urgenti fissate fino a quella data.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo, dopo gli ennesimi annunci a mezzo stampa, ha finalmente licenziato il nuovo DL, con il n. 23\/2020 (pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e operativo da oggi). Tra le molte previsioni in esso contenute \u2013 prevalentemente di ordine economico e tributario (che, gi\u00e0 ad un primo sguardo, rivelano&#8230;<\/p>\n<div class=\"more-link-wrapper\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=248\">Continua a leggere<span class=\"screen-reader-text\">Prime osservazioni sul DL 23\/2020<\/span><\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":1,"footnotes":""},"categories":[11,49,19,20,9],"tags":[122],"class_list":["post-248","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attualita","category-crisi-dimpresa","category-diritto-privato","category-diritto-societario","category-impresa","tag-covid","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=248"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":336,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/248\/revisions\/336"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}