{"id":260,"date":"2020-02-14T08:39:35","date_gmt":"2020-02-14T08:39:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=260"},"modified":"2022-06-21T05:22:01","modified_gmt":"2022-06-21T05:22:01","slug":"il-nuovo-ddl-sul-processo-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gianlucanavarrini.it\/?p=260","title":{"rendered":"Il nuovo DDL sul processo penale"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Ieri sera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Bonafede, ha approvato un DDL delega \u2013 di cui ancora non si conosce l\u2019articolato \u2013 per semplificare e accelerare il processo penale. Sul punto mi paiono significative un paio di previsioni (evidenziate nel comunicato stampa di Palazzo Chigi) su cui mi pare utile focalizzare l\u2019attenzione.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Il DDL immagina una ridefinizione dei tempi delle indagini preliminari con tre diversi termini di durata, legati alla gravit\u00e0 del reato su cui si indaga: sei mesi per i reati meno gravi; un anno per quelli ordinari; diciotto mesi per i reati pi\u00f9 gravi. Il GIP potr\u00e0 concedere una sola proroga, di sei mesi, su istanza del PM. Poi, scaduto il termine, il PM dovr\u00e0, entro un ulteriore lasso di tempo di tre, sei o dodici mesi, a seconda della tipologia di reato, richiedere l\u2019archiviazione o esercitare l\u2019azione penale. Mi chiedo dove sia la novit\u00e0: gli attuali art. 405, 406 e 407 c.p.p. prevedono gi\u00e0 che le indagini non possano eccedere la durata di sei o dodici mesi e che il termine possa essere prorogato (anche pi\u00f9 di una volta, in verit\u00e0) su istanza del PM di ulteriori sei mesi, stabilendo, in ogni caso, che la durata massima dell\u2019indagine non ecceda i diciotto mesi (o i ventiquattro mesi in alcuni casi particolari, come i reati di mafia e quelli di terrorismo). I termini sono ampiamente disattesi oggi, non si comprendere perch\u00e9 (non cambiando praticamente nulla) dovrebbero essere osservati domani.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Ma \u2013 per snellire il lavoro dei p.m. \u2013 la delega prevede anche che il Procuratore della Repubblica (presumibilmente all\u2019inizio dell\u2019anno giudiziario) indichi i criteri di priorit\u00e0 nell\u2019esercizio dell\u2019azione penale, sulla base della specifica realt\u00e0 criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell\u2019ufficio. Anche in questo caso non c\u2019\u00e8 alcuna rilevante novit\u00e0 rispetto allo stato attuale delle cose. Il guaio \u00e8 che si codifica una (intollerabile) prassi gi\u00e0 in uso da anni e che \u2013 a mio sommesso avviso \u2013 si pone gi\u00e0 essa in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost.: l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale (art. 112 Cost.) \u00e8 conseguenza dell\u2019eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.). Peraltro, l\u2019esercizio dell\u2019azione penale, bench\u00e9 costituzionalmente obbligatorio, \u00e8 gi\u00e0 implicitamente e fisiologicamente legato a una discrezionalit\u00e0 tecnica: il PM rinvier\u00e0 a giudizio l\u2019indagato solo se riterr\u00e0 di poter fondatamente sostenere l\u2019accusa nel dibattimento, altrimenti chieder\u00e0 l\u2019archiviazione del fascicolo. Ma un conto \u00e8 questa discrezionalit\u00e0 tecnica del PM nel valutare le possibilit\u00e0 di successo di una imputazione dopo aver comunque svolto le indagini; altro \u00e8 la discrezionalit\u00e0 che gli viene riconosciuta nel poter svolgere o non svolgere le indagini. Quest\u2019ultima previsione introduce una grave disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini. E non mi riferisco solo a chi delinque, ma soprattutto a chi \u00e8 vittima dei reati ritenuti minori. A mio sommesso avviso un simile scempio non \u00e8 costituzionalmente legittimo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">E, a questo punto, dico anche che, proprio per la coerenza con il principio di eguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost., non mi hanno mai convinto le proposte di riforma dell\u2019art. 112 Cost. che vogliono introdurre la discrezionalit\u00e0 dell\u2019azione penale. Trovo, infatti, che, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione, si dovrebbe andare verso un progressivo snellimento dell\u2019ordinamento penale, modificandone integralmente il presupposto culturale. La norma penale incriminatrice non deve costituire pi\u00f9 il rimedio sanzionatorio ordinario e generale contro i contravventori della legge, ma solo una extrema ratio. La sanzione penale dovrebbe colpire solo in ultima istanza, allorch\u00e9 gli altri rimedi (civili e amministrativi) non producano effetti di deterrenza; dovrebbe colpire, in qualche modo, chi delinque perch\u00e9 non ha nulla da perdere o perch\u00e9 pu\u00f2 permettersi tutto; e dovrebbe rappresentare lo scudo di protezione finale dei valori costituzionalmente garantiti, come la libert\u00e0, la dignit\u00e0 e la sicurezza della persona, il rispetto e la difesa della Patria.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">La previsione di una sterminato catalogo di reati \u2013 spesso anche di difficile individuazione, in quanto nascosti tra le pieghe delle migliaia di leggi vigenti \u2013 non solo ingolfa il lavoro delle procure e dei tribunali, non solo rende impossibile punire i contravventori, ma, di fatto, vanifica due principi cardine del diritto penale: quello della preventiva conoscibilit\u00e0 della legge penale (art. 25 Cost.) e quello della inescusabilit\u00e0 della sua ignoranza (art. 5 c.p.). I due principi presuppongono un sistema di sanzioni penali che chiunque possa conoscere e che, anche per questo, non sia soggetto a continue revisioni. Ma, dalla fine degli anni Settanta (con le leggi emergenziali contro il terrorismo), l\u2019Italia ha imboccato la strada opposta. E cos\u00ec le nostre leggi prevedono reati per ogni occasione. Con l\u2019unico problema che non esiste materialmente la possibilit\u00e0 di perseguirli tutti. E allora \u2013 evitando impopolari amnistie, indulti o depenalizzazioni \u2013 il Governo \u00e8 arrivato a immaginare una grottesca legge delega che dia modo di svuotare la norma penale lasciandone immutato il guscio esteriore.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Quel che appare francamente avvilente, in questa operazione, \u00e8 che la politica \u2013 se venisse approvata una simile riforma \u2013 abdicherebbe alle sue prerogative e responsabilit\u00e0: non saranno il Governo e il Parlamento ad indicare alla magistratura su quali reati indagare (e andare a giudizio) e su quali lasciar correre (e lasciar maturare la prescrizione). L\u2019ignavia della politica lascer\u00e0 alle singole Procure della Repubblica questa decisione, attraverso l\u2019espediente della discrezionalit\u00e0 di fatto dell\u2019azione penale. E cos\u00ec, tanto per dire, a Roma si puniranno certi reati e a Milano altri. E ci\u00f2 introduce un ulteriore imbarazzo costituzionale: quello della diseguale applicazione della legge penale sul territorio dello Stato. Sotto questo aspetto, occorre riconoscerlo, il DDL Bonafede \u00e8 un provvedimento rivoluzionario, che ci emancipa dal sentito problema dell\u2019incertezza della pena e ci proietta nel mondo dell\u2019incertezza del diritto (e del processo) penale.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ieri sera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Bonafede, ha approvato un DDL delega \u2013 di cui ancora non si conosce l\u2019articolato \u2013 per semplificare e accelerare il processo penale. 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