Come ho più volte detto, si parla sempre della giustizia penale e mai di quella civile, il cui stato disastroso è però una delle concause dell’interminabile crisi italiana. La disinformazione sul tema discende dallo scarso fascino delle controversie civili e dall’elevato tasso tecnico che le caratterizza. Vi sono, però, alcuni principi che occorre (almeno sommariamente) conoscere per potersi orientare. Qui di seguito, dunque, proverò a fornire una compendiosissima descrizione dei principi fondamentali del processo civile.
Il principio dispositivo.
L’autorità giudiziaria per la tutela dei diritti non si attiva mai d’ufficio, ma solo su domanda di parte (principio dispositivo). E benché sia teoricamente possibile immaginare l’avvio d’ufficio del processo, vi sono almeno tre ottime ragioni per lasciare al titolare del diritto l’esclusiva dell’azione giudiziaria:
a) attribuire alle persone la disponibilità dei loro diritti senza dargli anche il potere di scegliere se e come tutelarli significherebbe sottrargli il pieno controllo del loro patrimonio;
b) affidare al magistrato il potere di promuovere il processo lo renderebbe giudice in causa propria: l’avvio di un giudizio è sempre preceduto da una prognosi sul suo esito e se tale valutazione dovesse essere fatta dallo stesso giudice, ciò comprometterebbe la sua imparzialità nel formulare il giudizio finale;
c) per avviare il procedimento d’ufficio, il giudice dovrebbe essere messo in grado di conoscere tutte le lesioni dei diritti; così, però, con il pretesto di tutelare i diritti, il giudice assurgerebbe ad inquisitore legittimato a violare, per dovere d’ufficio, l’intimità della vita privata di tutti.
Il principio dispositivo, perciò, sottintende e riconosce il dominio esclusivo delle persone sulla loro sfera giuridico-patrimoniale; la terzietà del giudice rispetto alla vicenda su cui è chiamato a pronunciarsi; la libertà di tutti da pervasive intromissioni dell’autorità giudiziaria nella loro sfera privata. E comporta almeno altre tre conseguenze:
a) nessuno, di regola, potrà agire in giudizio in nome proprio facendo valere un diritto altrui;
b) il giudice civile avrà il dovere di pronunciarsi sulla domanda senza oltrepassare i limiti delle richieste delle parti;
c) i fatti che le parti racconteranno al giudice dovranno essere da loro stesse provati, oppure saranno ritenuti inesistenti, senza la possibilità che il giudice possa assumere iniziative di indagine o fare uso della sua personale e diretta conoscenza degli stessi fatti.
Il principio del contraddittorio.
L’iniziativa di parte impone al giudice il dovere di provvedere solo a patto che colui contro il quale la domanda è proposta sia stato messo potenzialmente in grado di difendersi. Perciò il giudice non deve statuire sopra alcuna domanda se il convenuto non sia stato evocato in giudizio.
Il rispetto, anche da parte del giudice, del principio del contraddittorio, non è solo funzionale al diritto di difesa. È anche uno strumento per far emergere il maggior numero di informazioni possibili sull’episodio della vita dedotto in giudizio. Il contraddittorio è, dunque, il mezzo che permette al giudice di avere una migliore cognizione dei fatti di causa.
Il principio di legalità.
Solo la legge – oltre a dettare la disciplina dei rapporti tra i contendenti e le forme della loro tutela – può istituire uffici giudiziari e regole processuali.
Il principio di legalità ha almeno tre funzioni:
a) quella di garantire sia l’esistenza degli uffici giudiziari, sia la loro terzietà; giacché, infatti, il giudice deve essere precostituito per legge (e non per decreto ministeriale o per circolare del CSM, ad esempio), ciò impone che lo Stato predisponga in anticipo tutti gli uffici giudiziari necessari ad erogare il servizio dell’amministrazione della giustizia, scongiurando la possibilità di nominare un giudice “speciale” dopo che la lite sia sorta;
b) quella di rendere – per quanto possibile – prevedibili le tempistiche del processo (la cosiddetta ragionevole durata), sottraendo al capriccio del giudice la scansione dei tempi del processo, con il rischio di possibili compressioni del diritto di difesa o di disparità di trattamento tra le parti;
c) quella di dettare in anticipo le regole di decisione del merito delle controversie, sottraendo al giudice il potere di produrre egli stesso, estemporaneamente, diritto: solo conoscendo in anticipo il contenuto delle regole ciascuno potrà sapere cosa gli è consentito fare e cosa no; e chi intenda agire o resistere in giudizio potrà valutarne preventivamente la convenienza e l’opportunità.
La motivazione della sentenza.
Per verificare il rispetto di tutti i principi fin qui enumerati, la Costituzione impone la motivazione delle sentenze. La motivazione, infatti, consente di controllare la presenza di possibili abusi ed errori commessi dal giudice. E serve sia per il controllo politico-democratico dell’esercizio del potere giurisdizionale, sia per garantire il diritto di difesa della parte soccombente.
Senza la motivazione, infatti, nessuno sarebbe in grado di dire se (e in che modo) il giudice abbia rispettato la legge. E il soccombente non avrebbe la possibilità di impugnare il provvedimento denunciandone i vizi.
Su quest’ultimo punto, infine, occorre segnalare che la Costituzione non garantisce il doppio grado di merito (l’appello, cioè, non ha copertura costituzionale), ma assicura sempre al soccombente la ricorribilità in Cassazione delle sentenze per violazione di legge.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La Costituzione proclama che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Ciò ha almeno tre significati:
a) rendere accessibile a tutti la tutela di tutti i diritti, istituendo appositi uffici giudiziari cui ci si possa rivolgere senza ostacoli;
b) predisposte forme di tutela per ogni singolo diritto soggettivo, con adeguate regole sostanziali e processuali;
c) rendere effettiva quella tutela, predisponendo forme di tutela adeguate e garantendo la loro tempestività e fruttuosità.
Il processo civile, insomma, deve dare tutto quello e proprio quello che spetta a chi ha ragione, senza che il tempo occorrente per la celebrazione del giudizio vada a suo danno: un’eccessiva durata del processo, infatti, vanificherebbe la fruttuosità di qualsiasi provvedimento di tutela.
Le forme di tutela dei diritti.
Per adattarsi a ogni possibile necessità ed essere, per quanto possibile, effettiva (nel senso testé indicato), la tutela giurisdizionale dei diritti può attuarsi in tre diverse forme: la cognizione, l’esecuzione e la cautela.
Il processo di cognizione serve ad accertare l’esistenza di un diritto controverso; il processo di esecuzione ha la funzione di attuare un diritto non controverso, dando materiale esecuzione ad una prestazione illegittimamente rifiutata o disattesa; il processo cautelare svolge l’importante ruolo di garantire la fruttuosità dei provvedimenti di cognizione e di esecuzione mediante l’adozione di misure tendenzialmente provvisorie, come il sequestro di un bene o la sospensione di un’attività. Tutte le forme della tutela giurisdizionale mirano all’attuazione dei diritti. Nessuno, pertanto, può agire in giudizio per ottenere un semplice parere o una prestazione impossibile o illecita.
Le tre forme di tutela – cognitiva, esecutiva e cautelare – sono tra loro concettualmente e strutturalmente autonome, ma in molti casi si intrecciano tra loro in vario modo, dando vita a veri e propri grappoli di processi volti alla tutela di un unico diritto. Si pensi, ad esempio, a colui che – dovendo ricevere una somma di denaro come corrispettivo di una prestazione – chieda dapprima il sequestro conservativo di uno o più beni del debitore; agisca poi per far accertare il proprio diritto di credito; ottenga una sentenza di condanna; e, infine, nella perdurante inerzia del debitore, metta in moto un processo esecutivo, convertendo – in forza della sentenza di condanna – il sequestro in pignoramento, per poi far vendere forzatamente i beni del debitore e soddisfarsi sul ricavato. In un caso del genere, il titolare del diritto di credito ha messo in movimento tutte le forme – cautelari, cognitive ed esecutive – della tutela giurisdizionale.
