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Tutela giurisdizionale delle persone o delle ideologie?

Tra il 2016 e il 2017, alcune coppie lesbiche italiane, per avere un figlio con la fecondazione assistita, si sono recate all’estero, dove la procedura è lecita e mette capo al riconoscimento del rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale (quello, cioè, che non ha contribuito biologicamente alla fecondazione). Dopo aver partorito e aver registrato la nascita del neonato, queste coppie sono tornate in Italia ottenendo la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero nei registri anagrafici della loro città di residenza. Oggi, dopo oltre cinque anni, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova ha impugnato trentatrè di questi atti di nascita, chiedendo la cancellazione del genitore intenzionale.

L’impugnazione desta perplessità. In primo luogo, perché l’impugnazione è volta a scardinare una situazione esistenziale dei minori oramai consolidata e socialmente riconosciuta: i figli sono stati trattati dal genitore intenzionale come propri, accolti nella sua comunità familiare e identificati e considerati da tutti come suoi figli. In queste circostanze viene integrato il cosiddetto possesso di stato. E l’art. 238 c.c. stabilisce che – salvo l’esercizio vittorioso delle azioni di contestazione, disconoscimento o reclamo dello stato di figlio – nessuno possa reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita e il possesso di stato conforme all’atto stesso. La normativa testé citata considera prevalente sul rapporto biologico il rapporto affettivo e sociale che si è instaurato e consolidato, perché il rapporto di filiazione, pur presupponendo una processo biologico, è sempre stato (e resta) un rapporto giuridico. E giuridicamente i figli non sono solo di chi si sia limitato a fornirgli il patrimonio genetico, ma soprattutto di chi li tratta davvero come tali, accogliendoli, amandoli e allevandoli.

In secondo luogo, l’impugnazione è preoccupante perché sovverte il principio in base al quale vanno trascritti negli atti dello stato civile gli atti di nascita ricevuti all’estero (art. 28, comma 2, lett. b, DPR 396/2000). Probabilmente il Procuratore della Repubblica ha agito in forza dell’art. 95 dello stesso DPR 396/2000 per ottenere la cancellazione di un atto indebitamente registrato con ricorso al tribunale civile. Ma se la cancellazione può far perdere il cognome originariamente attribuito a una persona (come in questi casi), questa persona può sempre richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome (art. 95, comma 3, DPR 396/2000). Trattandosi di questioni di stato riguardanti minori che non possono agire o comparire autonomamente in un giudizio, qui occorre chiedersi se a reclamare il mantenimento del cognome debba essere uno dei genitori, oppure (con mirabile dissociazione della propria posizione processuale) lo stesso Procuratore della Repubblica (giusta quanto previsto dagli art. 69 e 70 c.p.c.).

Viene quindi al pettine il vero nodo da sciogliere. Il Procuratore della Repubblica agisce in giudizio per tutelare chi o che cosa? Tutela il minore chiedendo di strappargli via il cognome e l’identità personale e sociale? Lo tutela lacerandone il legame giuridico con i genitori, i nonni, gli zii e i cugini intenzionali? Il Procuratore della Repubblica, insomma, tutela davvero la persona del minore? O si erge – incurante dei danni alle persone che ciò può causare – a custode e garante di posizioni ideologiche? E questa, da parte del Procuratore della Repubblica, non è forse una strumentalizzazione e un abuso, per ragioni ideologiche, della funzione del processo civile?

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