Con comunicato stampa di ieri, 14 gennaio, la Corte costituzionale ha comunicato di aver sollevato d’ufficio una questione di legittimità costituzionale sull’art. 262 c.c. durante l’esame dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano. Per chiarezza occorre precisar subito che l’art. 262 c.c. prescrive, tra l’altro, che al figlio nato al di fuori del matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori si trasmette il solo cognome paterno.
Vista la recente giurisprudenza della Consulta in materia – e in particolare la sentenza n. 286/2016 – a me pare prevedibile che la Corte finisca per introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di trasmettere al figlio il solo cognome materno. La già richiamata sentenza n. 286/2016, infatti, aveva già dichiarato l’illegittimità degli artt. 237, 262 e 299 nella parte in cui non consentivano la trasmissione anche (ma non solo) del cognome materno.
In quella stessa sentenza del 2016 si dava ampia motivazione del fatto che la trasmissione del solo cognome del padre era il retaggio di una cultura patriarcale che non garantiva l’unità familiare, che invece avrebbe potuto essere meglio garantita dall’attuazione dell’art. 29 Cost., nel quale si prescrive che il matrimonio sia informato alla parità giuridica e morale tra i coniugi. La sentenza del 2016, d’altra parte, faceva seguito alla condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) nel 2014, per la violazione del divieto di discriminazione tra i genitori e del diritto all’identità personale del figlio.
In precedenza, la Corte si era espressa sul tema nel 1988 (ordinanze nn. 176 e 586) e nel 2006 (sentenza n. 61). In tutti questi casi la Consulta aveva dichiarato inammissibile la questione, seppure con motivazioni sensibilmente diverse. Nel 1988 aveva ritenuto che la trasmissione del solo cognome paterno non fosse in contrasto con la parità dei coniugi prescritta dall’art. 29 Cost. Nel 2006, invece, il Giudice delle leggi riconobbe che la “potestà maritale” non era più in linea con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. Anche perché, nel frattempo, erano intervenute una raccomandazione del Consiglio d’Europa nel 1995 e un paio di sentenze della Corte EDU, tutte volte a rendere effettiva la parità dei coniugi negli ordinamenti degli stati membri. Nel 2006, tuttavia, la Corte costituzionale si limitò a dichiarare inammissibile la questione di legittimità in quanto l’intervento avrebbe richiesto una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte.
Appare evidente che nel corso dell’ultimo trentennio molte cose sono cambiate (a partire dall’impostazione culturale e dalla sensibilità dei giudici della Corte costituzionale): se nel 1988 la trasmissione del solo cognome paterno ai figli veniva dichiarato conforme al dettato costituzionale, meno di venti anni dopo, nel 2006, il dubbio dell’illegittimità si era oramai radicato nella cultura giuridica. Tanto è vero che la questione di costituzionalità fu sollevata direttamente dalla Cassazione. Ma la Consulta non ebbe il coraggio di falciare le norme incostituzionali e si limitò a rimettere la questione al legislatore.
Inoltre, tra il 2016 ed oggi i giudici della Consulta hanno preso atto dell’incapacità del legislatore ordinario (che con il d.lgs. 154/2013 aveva riformato la materia) di dare attuazione concreta all’art. 29 Cost. e hanno iniziato a censurare le norme incostituzionali, con pronunce additive o manipolative (ritenute inammissibili nel 2006).
È l’ennesima prova dell’arretratezza culturale e della timidezza della politica italiana. Una prova di incapacità: sia di cogliere i mutamenti della società, sia di dare attuazione ai più elementari principi costituzionali. Ma è anche la preoccupante dimostrazione dell’attività di supplenza svolta dal Giudice delle leggi nei confronti del legislatore. Attività che rischia sempre più spesso di far sconfinare le pronunce di legittimità costituzionale oltre i margini tracciati dagli artt. 134 ss. Cost. La Corte costituzionale, infatti, rischia di trasfigurare la propria natura: da organo di garanzia costituzionale (come la definisce la rubrica del Titolo VI della seconda parte della Costituzione) a organo più squisitamente politico. Da organo di controllo e custodia della legalità costituzionale a legislatore.
Nonostante il plauso che deve essere rivolto alla meritoria opera dei giudici costituzionali, in alcuni momenti loro stessi assumono iniziative che rischiano di incrinare senza rimedio l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Dico senza rimedio non a caso. Perché la competenza a dirimere imparzialmente i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato spetta alla stessa Corte costituzionale. Sicché i suoi eventuali sconfinamenti di potere non potrebbero mai essere portati alla cognizione di un giudice terzo e imparziale: nemo iudex in causa propria.
Occorre, dunque, essere meno inclini a giudicare il legislatore sulla quantità di leggi prodotte e fare più attenzione alla loro qualità e conformità all’ordine costituzionale. E occorre essere prudenti nell’applaudire sempre e incondizionatamente gli interventi manipolativi o additivi delle sentenze della Corte costituzionale, soprattutto quando essi cadano su questioni politiche (su questioni, cioè, per le quali vi possa essere più di una legittima soluzione, come nel caso del cognome da trasmettere ai figli). In tali casi penso che sarebbe sempre raccomandabile che la Consulta si limiti ad un ruolo di pungolo nei confronti del potere legislativo, senza surrogarvisi surrettiziamente.
