Il Governo, dopo gli ennesimi annunci a mezzo stampa, ha finalmente licenziato il nuovo DL, con il n. 23/2020 (pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e operativo da oggi). Tra le molte previsioni in esso contenute – prevalentemente di ordine economico e tributario (che, già ad un primo sguardo, rivelano seri profili di problematicità) – si impongono alla nostra attenzione alcune disposizioni legate all’amministrazione della giustizia.
Va, innanzi tutto, segnalato l’opportuno differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14/2019). Il nuovo Codice – come io stesso avevo auspicato e suggerito lo scorso 19 marzo – entrerà in vigore, anziché il prossimo 15 agosto, il 1° settembre 2021 (art. 5 DL 23/2020).
Gli artt. 6, 7 e 8, a loro volta, consentono deroghe all’ordinaria disciplina del regime delle società di capitali (SpA, srl e cooperative). In primo luogo è previsto che nel caso in cui il patrimonio netto, al 31 dicembre 2020, dovesse risultare inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale non dovrà procedersi alla riduzione del capitale stesso, né – qualora l’erosione del capitale sia tale da sconfinare al di sotto del minimo legale – alla messa in liquidazione della società. È un tentativo, almeno per l’anno in corso, di sterilizzare gli effetti delle ingenti perdite di esercizio che affliggeranno una vasta platea di società di piccole e medie dimensioni. In secondo luogo si introduce una deroga ai criteri di valutazione delle voci del bilancio e una ancor più rilevante deroga alla disciplina dei finanziamenti dei soci: questi ultimi, ordinariamente, non possono ricevere la restituzione del loro finanziamento prima che siano soddisfatti gli altri debiti della società, qualora il loro versamento sia stato fatto allorché – in considerazione dell’esistenza di certe condizioni di squilibrio economico o finanziario della società – sarebbe stato ragionevole un conferimento (cioè un aumento di capitale). Con riferimento a quest’ultima disposizione, benché gli intenti del legislatore mi paiano lodevoli, temo che si possa prestare ad abusi, soprattutto se i nuovi finanziamenti soci – contrariamente a quanto avviene di regola – siano contratti a titolo oneroso. Comunque, la disposizione ha una efficacia limitata nel tempo (riguardando solo i finanziamenti compiuti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020).
Gli artt. 9 e 10 incidono su alcune fasi delle procedure concorsuali, a partire dal differimento ex lege (per un periodi di sei mesi) dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadano tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. È, poi, prevista la possibilità di differire, ad istanza degli interessati, i termini per la presentazione dei piani di concordato a procedura già avviata. Mi sembrano, almeno a prima vista, interventi opportuni.
Totalmente inaccettabile, invece, è la previsione di una generalizzata e automatica improcedibilità di tutte le istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza (nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria) presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Una simile misura non ha alcun fondamento razionale visto che le istanze presentate in questo periodo hanno ad oggetto uno stato di insolvenza già manifestatosi in precedenza (e che, dunque, non è effetto della crisi indotta dalla pandemia). Inoltre, i ricorrenti, qualora intendano coltivare la loro istanza di fallimento, dovranno riproporre, dopo il 30 giugno, l’istanza, con la duplicazione di ogni relativo onere. Infine – e questo è davvero grottesco – sono improcedibili anche le istanze presentate in proprio dall’imprenditore decotto. Come già avevo avuto modo di evidenziare – nel mio intervento del 18 marzo scorso – è necessario impedire il fallimento di aziende sane che si trovino in difficoltà a seguito della pandemia, mentre non ha senso impedire il fallimento di aziende decotte di cui, per puro caso, il fallimento sia stato chiesto tra marzo e giugno del 2020.
Vi è poi, all’art. 10, la sospensione – fino al 30 aprile – della decorrenza dei termini per la presentazione, il pagamento, il protesto e l’esecuzione dei titoli di credito. Anche in tal caso, la disposizione appare animata da intenzioni apprezzabili, ma ritengo sarebbe stato più opportuno allinearla con quanto previsto dall’art. 36, in materia di termini processuali. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede lo slittamento all’11 maggio della sospensione dei termini processuali e il rinvio di tutte le udienze non urgenti fissate fino a quella data.
