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Fiat iustitia. Pereat mundus. Riflessioni sulle “liti immortali”

Qualche giorno fa mi sono trovato dinanzi al tribunale di Roma per una causa di impugnazione contrattuale: l’udienza era fissata per l’audizione di sei testimoni. Assente il giudice titolare, il magistrato che presenziava ha subito chiarito che la sua supplenza sarebbe stata per quella sola udienza, aggiungendo che – essendo stato trasferito ad altro ufficio il magistrato titolare – la pratica sarebbe stata riassegnata a qualche altro giudice. I testimoni non sono stati ascoltati – perché non avrebbe avuto avuto senso far interrogare sei testimoni da un giudice che non sapeva nulla del caso e che neppure lo avrebbe trattato per il prosieguo – e la causa è stata rimessa alla presidenza della sezione per la designazione del nuovo giudice. Quattro avvocati e sei testimoni avrebbero potuto risparmiarsi una mattinata persa se solo fosse stato preventivamente comunicato il problema. Ma, in verità, la questione è un’altra. Iniziato nell’autunno del 2015, il processo è ancora nel pieno dell’istruttoria: occorre ancora sentire i testimoni e, con molta probabilità, espletare una consulenza tecnica. Difficilmente si riuscirà a chiudere l’istruttoria prima dell’estate del 2021, con la conseguenza che la causa verrà decisa non prima dell’estate del 2022. Se tutto va bene, perciò, occorreranno oltre sei anni per concludere il primo grado. E, visti i rilevanti interessi economici in gioco, non è difficile prevedere che contro la sentenza sarà interposto appello. E dopo altri cinque anni circa (perché tanto dura, in media, una fase di gravame), non so dire se le parti vorranno esperire anche il ricorso per cassazione. Se così fosse, per chiudere il giudizio ci vorranno ancora tra i cinque e i sette anni. Insomma, tra la citazione iniziale e la sentenza finale, occorreranno – esperendo tutti i gradi di giudizio – tra i quindici e i venti anni.

Ieri mattina, sempre a Roma, ho trattato una causa in materia di appalto privato. Entrato in aula, è emerso che il fascicolo non c’era. Interpellata la cancelliera, mi è stato risposto che quel fascicolo si era perso e occorreva qualche giorno per rintracciarlo. Il giudice, per consentire le ricerche del fascicolo, ha generosamente differito la trattazione, rinviando l’udienza a fine novembre 2020: un’altra mattina buttata. In questo caso, il procedimento è stato incardinato nell’autunno 2016. Nel novembre 2020 saranno passati quattro anni e la sentenza non sarà pubblicata prima della fine del 2021: cinque anni per un giudizio in cui l’unico atto istruttorio è stato l’espletamento di una consulenza tecnica.

A gennaio sono stato a Catania per un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. Introdotto nella primavera del 2016, la prossima udienza è stata fissata – per l’audizione di alcuni testimoni – per la fine di giugno del 2020. Dovendo far stimare alcuni immobili, dopo l’escussione dei testi occorrerà nominare un consulente e la causa sarà ulteriormente rinviata per il conferimento dell’incarico. Dubito che la sentenza potrà essere pubblicata prima della seconda metà del 2022. Anche, in questo caso, occorreranno oltre sei anni per definire il solo primo grado.

Ho un altro caso di scioglimento di comunione ereditaria. Va avanti dal 2004. La sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2016 e ora siamo dinanzi la corte d’appello di Roma, con la prossima udienza fissata (dopo una serie di rinvii d’ufficio) per il febbraio 2021. Per esaurire “solo” due gradi di giudizio sfioreremo il ventennio.

Di casi come questi ce ne sono migliaia: la giustizia civile, in Italia, è moribonda per colpa di tutti (avvocati, giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, politici, ecc.). Ma tra le molte concause di questo disastro penso che vadano menzionate l’insufficienza delle strutture, la mancata copertura degli organici delle cancellerie e l’insufficiente numero di giudici (ciascuno dei quali si lamenta a gran voce di avere una media di circa 1000 pratiche assegnate, senza però lagnarsi mai – o facendolo sottovoce – della scarsità del numero dei giudici stessi).

Detto ciò, mi sembra utile riflettere su due dati. Il primo è che il numero complessivo dei processi civili, dal 2009 al 2019, è diminuito sensibilmente (da oltre cinque milioni a meno di tre milioni), ma la loro durata non si è ridotta (non in modo sensibile, quanto meno). Va detto che i criteri di rilevazione statistica sulla giustizia civile sono stati modificati più volte nel corso degli anni, sicché, al momento, non è chiaro se la riduzione delle pendenze sia imputabile allo smaltimento dell’arretrato, alla progressiva riduzione dei processi sopravvenuti o ad altre alchimie statistiche. Ma se si scorrono, ad esempio, i numeri relativi alle pendenze del distretto di corte d’appello di Roma, sembra che nel corso degli ultimi anni poco sia cambiato. Il secondo dato da evidenziare è che, nel processo civile, esiste da sempre l’istituto della «interruzione permanente» della prescrizione (art. 2945 c.c.): la prescrizione si interrompe con l’inizio del giudizio e non corre per tutta la sua durata, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ciò esclude la necessità di fare in fretta, salvo che il processo non miri a cautelare d’urgenza i diritti connessi con le esigenze primarie della persona (la salute e il lavoro). Per tutti gli altri casi, essendoci sempre la possibilità di un ristoro per equivalente monetario, il processo scorre placidamente sui suoi binari: la sentenza, prima o poi, arriva, ma i tempi possono dilatarsi in modo abnorme, come testé detto.

Tutti sappiamo che una simile situazione è inconciliabile con la modernità, con la celerità di cui ha bisogno l’economia e con la brevità della vita dell’uomo. Tanto più che delle lites immortales si lamentavano anche i medioevali!

Oggi, contravvenendo a qualsiasi logica di accelerazione dei tempi dei processi, la sospensione della prescrizione penale replica, nella sostanza, il meccanismo di «interruzione permanente» della prescrizione civile. E, come effetto collaterale, rischia di portare con sé la discutibile virtù dell’immortalità del processo: le parti – attore e convenuto nel civile, imputato e persona offesa nel penale – restano ostaggio dei giudici e degli avvocati per anni. Nel civile si succedono le generazioni; nel penale la morte del reo (prima della condanna) estingue il reato. Il processo reca con sé, per tutti, costi gravosi e angosce laceranti.

Dov’è finita l’umanità in un sistema simile? A chi giova tutto questo?

L’emergenza di questo Paese non è la prescrizione penale (la cui sospensione – mi preme dirlo chiaramente – mi troverebbe pienamente d’accordo, se il processo avesse un corso ragionevolmente rapido), ma proprio la insopportabile durata dei processi. Alla quale non si rimedia abborracciando una riformetta della procedura senza oneri per lo Stato (visto che nei decenni ne sono state varate molte, tutte praticamente inutili). Occorre revisionare, ammodernare e incrementare strutture e dotazioni organiche. E occorre un sistema di controlli che – senza intaccare indipendenza e autonomia dei magistrati – misuri la reale efficienza degli uffici giudiziari.

Perciò il denaro pubblico – invece di alimentare parassitismo e lavoro nero – andrebbe investito per dare al Paese un’amministrazione della giustizia funzionante e non il suo vuoto simulacro.

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