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Prescrizione penale e processo

Oggi Roberta Lombardi (M5S), con un intervento su Repubblica, lancia un appello al PD per confermare la riforma Bonafede sulla prescrizione penale (altrimenti, a suo dire, il Governo Conte bis perderebbe credibilità) e si richiama al fatto che tutti gli altri paesi europei prevedano che il corso della prescrizione si sospenda durante tutta la pendenza del processo. Si tratta, evidentemente, di un “europeismo con il filtro”, che seleziona quel che fa comodo e oblitera ciò che è scomodo. Come, ad esempio, il fatto che in Italia la durata media dei processi penali è di gran lunga più ampia che nel resto d’Europa. E questo comporta che la prescrizione del reato talvolta si compia ancora prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Ci si potrebbe chiedere se nell’ordinamento italiano non siano troppo brevi i termini di prescrizione. Ma lo escluderei, visto che il termine minimo previsto dalla legge è di sei anni (che, peraltro, in caso di avvio di un processo penale si interrompe, per estendersi – qualora l’indagato/imputato sia incensurato – a sette anni e sei mesi). Ma per i reati meno lievi – come, ad esempio, la corruzione, la bancarotta fraudolenta o la violenza sessuale – la prescrizione è decennale (con l’estensione del termine a dodici anni e mezzo, in caso di inizio del processo penale). Per l’associazione mafiosa la prescrizione è di (almeno) quindici anni (con un’estensione a oltre diciotto anni in caso di processo) e i reati puniti con la pena massima dell’ergastolo (strage, epidemia, omicidio, ad esempio) sono imprescrittibili.

Malgrado tutto ciò, può capitare che non si riesca ad arrivare alla sentenza definitiva (a volte neppure alla sentenza di primo grado) perché le indagini durano troppo, perché gli atti di indagine sono mal fatti (e durante il dibattimento ne emergono i vizi e le carenze), perché il giudice viene sostituito “in corsa” e occorre ripartire da zero con l’istruttoria, perché non viene fissato il dibattimento in appello, e così via. La colpa, forse, è degli avvocati? Certo! Così come la colpa è dell’idraulico che abbiamo chiamato a intervenire se l’impianto di riscaldamento della nostra casa fa acqua dappertutto. L’avvocato svolge il suo compito istituzionale nel processo: difendere l’imputato. L’avvocato non è un complice, un favoreggiatore, un sodale dei criminali. E non è neppure un intralcio all’amministrazione della giustizia, visto che ha l’insostituibile compito di fare emergere – se ve ne sono – elementi di valutazione favorevoli all’imputato, oppure di far valere eventuali irregolarità nella procedura di accertamento dei fatti. E nella fase delle indagini preliminari – la fase che, mediamente, ruba il maggior numero di mesi (di anni!) al termine di prescrizione – l’avvocato non ha alcun ruolo. In quella fase operano solo il PM e, sotto la sua direzione, la polizia giudiziaria.

Per fronteggiare questa disastrosa condizione del processo penale, il legislatore è intervenuto – negli ultimi trent’anni – molte volte con riforme di vario genere. L’ultima in ordine di tempo è stata varata su iniziativa dell’ex Ministro Orlando e prevedeva che – pronunciata la sentenza di primo grado – il termine di prescrizione rimanesse sospeso un anno e mezzo in caso di promozione dell’appello e un altro anno e mezzo in caso di ricorso in cassazione. La prescrizione, pertanto, si sarebbe, di fatto, allungata di altri tre anni. La riforma Orlando non era entusiasmante, va detto. Ma era un compromesso accettabile. Il M5S, però, ha ritenuto che, nonostante la dilatazione dei termini di prescrizione, fosse comunque a rischio il buon esito del processo. E perciò ha concesso una sospensione perpetua della prescrizione per consentire alla Giustizia e alla Verità di trionfare sempre e ovunque. Costi quel che costi. E questo – piaccia o non piaccia – è il portato di un approccio culturale oggettivamente pre-moderno (come se i Filangieri, i Verri e i Beccaria non fossero ancora nati).

Occorre, a questo punto dire che, soprattutto negli uffici giudiziari più grandi (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo), le Procure imprimono velocità differenziate alle indagini, in base alla tipologia dei reati da perseguire. In tal modo alcuni reati (chiaramente quelli meno rilevanti in termini di allarme sociale) restano sostanzialmente impuniti, perché le indagini vengono condotte con più calma e si arriva in dibattimento quando si è ai limiti del termine di prescrizione. D’altra parte – al di là di qualche eccezionale situazione di malgoverno dell’attività di indagine – anche le Procure della Repubblica sono sommerse di notizie di reato: sia perché molti italiani hanno il vezzo della “denuncia facile”, sia per il malvezzo del legislatore di disseminare ovunque norme penali (troppe leggi e troppi reati previsti in astratto generano un vuoto di regole e un’assenza di sanzioni). Negli uffici giudiziari più piccoli, al contrario, il problema è spesso costituito dalla mancanza degli organici, di talché i compiti che dovrebbero essere assolti da un gruppo di sostituti procuratori finiscono per gravare su un solo magistrato, con la conseguente impossibilità di seguire tutto con la stessa attenzione (e anche in questo caso si finisce per dare priorità ai reati socialmente più allarmanti, lasciando in disparte il resto).

Quel che Roberta Lombardi (e con lei tutto il M5S) non comprende è che eliminare la prescrizione senza accelerare i processi finisce per essere, per tutti (imputati e vittime del reato), più un danno che un beneficio.

Da una parte, nelle Procure, nessuno dovrà più preoccuparsi di fare molto in fretta, perché sarà sufficiente arrivare a celebrare il primo grado di giudizio nel termine di prescrizione (che, di fatto, è minimo di sette anni e sei mesi), poi si potrà procedere con tutta calma nelle fasi di impugnazione.

Il legislatore – liberato dal problema della prescrizione dei reati – potrà continuare demagogicamente a infestare ogni nuova legge con previsioni di reati inediti (aggravando ulteriormente la situazione, tanto che è facile prevedere che si dovrà poi intervenire anche sulla sospensione della prescrizione durante il primo grado).

Gli imputati potranno serenamente continuare a dare da vivere agli avvocati per moltissimi anni e le vittime dei reati resteranno senza alcun ristoro economico altrettanto a lungo (anch’esse con l’onere di dover retribuire i loro avvocati). E sì! Perché quello che nessuno dice è che fintanto che non vi sia una sentenza definitiva e irretrattabile di condanna, la vittima non potrà ricevere il risarcimento del danno. Al contrario, nel sistema vigente fino al 31 dicembre 2019 (prima della riforma Bonafede), allorché maturava la prescrizione le vittime del reato venivano risarcite (o potevano agire immediatamente dinanzi al giudice civile per ottenere la liquidazione del risarcimento loro spettante).

Occorre dunque dire chiaramente che non vi è contrarietà, in astratto, alla sospensione della prescrizione durante la pendenza del processo penale, a patto che prima di ogni cosa il procedimento – inclusa la fase delle indagini – sia messo in condizione di rispettare il canone della ragionevole durata previsto dall’art. 111 Cost. e che il legislatore metta ordine nel mare magnum delle norme penali sparpagliate nelle migliaia di leggi italiane.

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