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Autonomia del giudice e uxoricidio

Il video in cui Piercamillo Davigo si intrattiene umoristicamente sulla minor convenienza del divorzio rispetto all’uxoricidio (la cui pena, a certe condizioni, a suo dire sarebbe inferiore alla durata delle procedure necessarie per lo scioglimento del vincolo matrimoniale) è diventato virale.

Senza entrare nel merito di quel che Davigo sostiene con riguardo alla pena da irrogare all’uxoricida, mi interessa evidenziare un aspetto di natura, se così si può dire, culturale. Con la sua storiella, infatti, Davigo non si limita a criticare (del tutto legittimamente) l’impianto di alcune leggi che lui ritiene criminogene, ma finisce per mettere in dubbio l’autonomia e l’indipendenza del giudice e, in fondo, la sua stessa funzione.

A proposito della pena capitale, uno dei più insigni processualisti del Novecento osservava che «La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedimento legislativo, ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con una sua totale autonomia di fronte alla legge e al comando» (S. Satta, Il mistero del processo, in Colloqui e soliloqui di un giurista, Padova, 1968, p. 7).

Occorre sempre tenere a mente, infatti, che la legge individua astrattamente gli illeciti. Ma il giudizio concreto, la condanna del contravventore o l’assoluzione dell’innocente spettano soltanto al giudice. E questi non può limitarsi a fare una applicazione meccanica e acritica della legge, perché la legge detta criteri di giudizio, ma non pronuncia sentenze. La legge non commisura le pene.

Se il giudice abdica a questa sua fondamentale funzione di accertare i fatti e di commisurare le pene e si limita ad applicare acriticamente e automaticamente gli sconti e gli aumenti di pena nella misura massima consentita dal legislatore, a cosa si riduce la sua attività? Il giudice può essere sostituito da un pallottoliere, da un abaco, da un calcolatore. Che bisogno c’è di reclutare un giudice?

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