Per scongiurare lo sconfinamento della magistratura nella politica e il condizionamento o il falsamento dei risultati elettorali a colpi di atti giudiziari, Matteo Salvini ha proposto l’introduzione di uno “scudo” per gli amministratori locali e, in particolare, per i presidenti di regione. Si tratterebbe di una forma di immunità, del tutto assimilabile a quella prevista per i parlamentari. I presidenti di regione, quindi, verrebbero esclusi da intercettazioni, perquisizioni e arresti cautelari, se non a seguito di autorizzazione a procedere da parte del consiglio regionale, previa motivata richiesta di una Procura della Repubblica.
La proposta ha sorpreso e irritato gli altri partiti della maggioranza che sostiene il Governo Meloni. Essendo ritenuta impopolare, gli esponenti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia si sono affrettati a chiarire che Salvini non ha concertato l’uscita con loro e che, perciò, se ne parlerà allorché si capiranno meglio la natura e i contenuti di questo scudo.
A nessuno, però, pare sia venuto in mente il principale motivo per cui un simile scudo è inammissibile. Una immunità che non sia espressamente (e motivatamente) prevista dalla Costituzione, infatti, introdurrebbe un’illegittima e irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini. I quali «sono eguali dinanzi alla legge e hanno pari dignità sociale», senza distinzioni di sorta (art. 3 Cost.). E questa eguaglianza – nelle aule di giustizia ribadita dalla frase «la legge è uguale per tutti» – si riflette anche sul processo penale, caratterizzato dalla obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale in capo al pubblico ministero (art. 112 Cost.). E, in linea di massima, tutti i pubblici poteri devono rispettare l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, conformandosi al canone dell’imparzialità (art. 97 Cost.).
Immaginare, dunque, di introdurre una diseguaglianza giuridica tra un amministratore pubblico e i suoi amministrati – rendendo il primo immune dalla giurisdizione a cui sono normalmente soggetti i secondi – è una colossale sciocchezza, che non servirebbe a regolare i confini tra politica e giurisdizione. Tanto è vero che la politica spesso si duole anche degli interventi della magistratura nei confronti dei parlamentari, che godono di un regime di immunità e guarentigie giustificato dal loro ruolo di rappresentanti della Nazione che devono operare senza vincoli e condizionamenti esterni (art. 67 Cost.) e liberi dal timore di subire prevaricazioni mascherate da atti giudiziari (art. 68 Cost.).
Oltre ad essere in palese contrasto con la Costituzione, inoltre, l’introduzione di una simile disciplina per gli amministratori locali non avrebbe altra giustificazione, se non la sottrazione al controllo giudiziario della loro condotta. Una misura irragionevole e incomprensibile, anche alla luce dell’inesistenza di altri penetranti strumenti di controllo di natura amministrativa.
Malgrado, quindi, si possa concordare sull’esigenza di evitare gli sconfinamenti della magistratura nella politica, probabilmente neppure Alberto da Giussano presterebbe il suo scudo per garantire immunità e impunità generalizzate alle oligarchie delle amministrazioni locali.
