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La Consulta falcidia l’autonomia differenziata

La Corte costituzionale ha diffuso un comunicato stampa nel quale espone per sommi capi la decisione assunta sulla costituzionalità della legge sull’autonomia differenziata (L. 86/2024).

Rigettata l’eccezione di incostituzionalità dell’intera legge La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge, ha invece fulminato alcune specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Secondo la Corte, infatti, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione deve essere interpretato alla luce di alcuni irrinunciabili principi costituzionali.

La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali non deve soddisfare l’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione. Deve, dunque, essere il principio di sussidiarietà a regolare la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.

Alcune parti della legge, pertanto sono state ritenute illegittime. In particolare è incostituzionale:
1. la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
2. il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
3. la previsione che siano atti amministrativi (e non legislativi) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
4. la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
5. l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

La Corte ha poi interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge e ha invitato le Camere a colmare le lacune che si sono così create, nel rispetto dei principi costituzionali e in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

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