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Governo degli uomini o governo delle leggi?

Da sempre la scienza politica si divide tra assertori e detrattori del “governo degli uomini”. Si tratta di quel governo che si affida speranzoso all’equilibrio e al senso della misura di uno o più uomini saggi. E in assenza di uomini saggi – specie rarissima – si consegna a uomini forti o a uomini della provvidenza. Esempi lampanti di questo tipo di approccio sono i sovrani assoluti e i despoti. Nel “governo degli uomini” l’arbitrio del sovrano è una fonte del diritto sottratta a qualsiasi forma di controllo.

Al contrario, il “governo delle leggi” è quello in cui il sovrano e i suoi ministri sono sottoposti a delle regole precostituite e al controllo dei magistrati. Questo sistema è oggi meglio conosciuto come “stato di diritto”, la cui più alta espressione è la democrazia liberale fondata su una costituzione, dove il potere pubblico non è solo soggetto alla legge, ma è limitato e procedimentalizzato di modo che sia esercitato in forma pubblica, trasparente e partecipata.

È di ieri la notizia che un giudice statunitense, in un procedimento giudiziario, ha “annullato” uno degli ordini esecutivi del presidente Trump in materia di dazi, perché adottato in violazione delle regole vigenti. È stata subito annunciata l’interposizione dell’appello e, qualora fosse respinto il gravame, il ricorso alla Corte suprema federale. La corte d’appello ha immediatamente sospeso (ma solo provvisoriamente) gli effetti della sentenza di primo grado.

Fatta la tara a qualche enfatizzazione giornalistica (che parla di caos solo perché si ignora l’esistenza di strumenti cautelari provvisori che “congelano” la situazione in attesa della decisione di merito), questa vicenda appare assolutamente normale se osservata attraverso il filtro del principio di legalità. E malgrado tutto, dimostra che nell’ecosistema di uno stato di diritto (dove si rispetti il principio di separazione e, soprattutto, l’autonomia dei poteri), anche gli aspiranti despoti finiscono intrappolati nella tela del controllo di legittimità delle loro disposizioni.

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